Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La musica costituisce, in tutti i suoi generi e le sue manifestazioni, compresa la musica popolare, un patrimonio della cultura nazionale. A ogni genere musicale lo Stato riconosce pari dignità.
      2. Lo Stato riconosce altresì il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico e promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.